Art. 1.
(Modifica all'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

      1. All'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale».